Provvedimento Garante Videosorveglianza. Occhio!

Provvedimento Garante Videosorveglianza. Occhio!

4.4
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Una ex dipendente del Comune di Curtarolo ha presentato reclamo al Garante lamentando l’uso illecito:

  1. Delle telecamere di videosorveglianza comunali, usate – secondo lei – per raccogliere prove in un procedimento disciplinare a suo carico.
  2. Di un video girato da un collaboratore del Comune con il cellulare, che la riprendeva mentre pranzava con colleghe durante un periodo di malattia, video poi inviato alla Sindaca su un’app di messaggistica e usato senza che lei lo sapesse.
  3. Di un sistema di videosorveglianza privo di adeguata informativa (cartelli e informativa completa) e di altri adempimenti privacy, compresa la valutazione di impatto (DPIA).

Sulla base del reclamo, il Garante apre un’istruttoria: chiede chiarimenti al Comune, esamina gli atti disciplinari e penali, le dichiarazioni del Comune e i documenti prodotti.

All’esito, il Garante accerta che:

  • il sistema di videosorveglianza su suolo pubblico non era conforme al GDPR e alla normativa di settore (mancanza di base giuridica adeguata, informativa incompleta, assenza di DPIA);
  • i filmati delle telecamere sono stati usati illecitamente per controllo e disciplina del personale, senza le garanzie dell’art. 4 Statuto dei lavoratori;
  • il video girato dal collaboratore sulla lavoratrice in malattia è una forma di controllo investigativo illegittimo, contrario anche agli artt. 5 e 8 Statuto dei lavoratori.

Per queste condotte il Garante dichiara illecito il trattamento svolto dal Comune e irroga una sanzione complessiva di 15.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.

Schema essenziale del provvedimento – Introduzione e quadro del caso

1. Parti e contesto

  • Titolare del trattamento sanzionato: Comune di Curtarolo
  • Reclamante: ex dipendente comunale (Sig.ra XX)
  • Autorità: Garante per la protezione dei dati personali
  • Ambito: uso di videosorveglianza e riprese video in luoghi pubblici e in ambito lavorativo/disciplinare.

2. Origine del procedimento

  • Reclamo ex art. 77 GDPR
    • Oggetto:
      • Uso di filmati di videosorveglianza per fatti lavorativi (mancate timbrature, uscite dall’ufficio).
      • Utilizzo disciplinare di tali immagini.
  • Integrazione del reclamo
    • Emergenza da procedimento penale (poi archiviato):
      • la Sindaca ha incaricato un privato/collaboratore di riprendere la lavoratrice in malattia mentre pranzava con colleghe;
      • il video è stato inviato via app di messaggistica al telefono personale della Sindaca e usato a insaputa dell’interessata.
  • Segnalazione ex art. 144 Codice Privacy
    • Il Comune avrebbe:
      • installato telecamere senza cartelli informativi adeguati;
      • non adempiuto agli obblighi privacy (informativa completa, DPIA, base giuridica, ecc.).

3. Avvio dell’istruttoria del Garante

  • Il Garante chiede informazioni al Comune (art. 157 Codice).
  • Il Comune risponde descrivendo:
    • la struttura del sistema di videosorveglianza (telecamere, lettura targhe, gestione affidata alla Federazione dei Comuni);
    • le finalità dichiarate: sicurezza urbana, sicurezza pubblica, tutela patrimonio, sicurezza stradale, tutela ambientale, polizia giudiziaria;
    • la pubblicazione di un regolamento sul sito e l’avvio (solo in corso) di una valutazione di impatto (DPIA);
    • l’uso dei filmati nel procedimento disciplinare e la successiva segnalazione all’autorità giudiziaria;
    • l’incarico al collaboratore per riprendere la lavoratrice in malattia e l’invio del video alla Sindaca via app di messaggistica.

4. Contestazioni formali del Garante (atto di avvio del procedimento sanzionatorio)

Il Garante contesta al Comune, in sintesi, di aver:

  1. Usato le telecamere di videosorveglianza senza base giuridica adeguata
    • Violazione: artt. 5 §1 lett. a), 6 GDPR; art. 2-ter Codice.
  2. Omesso di fornire un’idonea informativa (cartelli + informativa completa)
    • Violazione: artt. 5 §1 lett. a), 12, 13 GDPR.
  3. Non svolto la valutazione di impatto (DPIA) prima di avviare il trattamento
    • Violazione: art. 35 GDPR.
  4. Sottoposto a videosorveglianza l’ingresso della casa comunale e usato i filmati per fini disciplinari senza rispettare l’art. 4 Statuto lavoratori
    • Violazione: artt. 5 §1 lett. a) e b), 6, 88 GDPR; art. 114 Codice (in riferimento all’art. 4 l. 300/1970).
  5. Svolto attività investigative su lavoratrice (anche fuori orario e in malattia) tramite collaboratore e video
    • Violazione: artt. 5 §1 lett. a), 6, 88 GDPR; art. 113 Codice (in riferimento all’art. 8 l. 300/1970).

Il Comune viene invitato a presentare memorie difensive e a chiedere audizione.

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10196164

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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