Accesso civico generalizzato, le indicazioni dell’Anac

Accesso civico generalizzato, le indicazioni dell’Anac

5
(1)

di Stefano Usai – Sole 24 NT

Con un recente parere del 9 luglio 2025 (fasc. 2672/2025) l’Anac fornisce chiare indicazioni sulla gestione delle richieste di accesso civico generalizzato (applicabile, grazie al richiamo contenuto nel primo comma dell’art. 35 del codice, anche agli appalti sia per la fase pubblicistica sia per la parte civilistica dell’esecuzione, come confermato anche dalla pregressa giurisprudenza).

L’Autorità Anticorruzione analizza gli aspetti principali della fattispecie fornendo indicazioni anche in relazione al caso – sicuramente da ritenersi residuale – del diniego.

L’informalità dell’accesso civico generalizzatoNella prima parte del documento, l’Anac ricorda che l’accesso civico generalizzato sostanzia una forma di accesso priva di condizionamenti/regole particolari considerato che prescinde «dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti» a differenza, quindi dell’accesso documentale (disciplinato dalla legge 241/90 e succ. modifiche) «avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione».

L’obbligo di pubblicazione di atti, eventualmente violato dalla Pa, infatti, può determinare l’attivazione dell’altra fattispecie di accesso (disciplinata dal decreto legislativo 33/2013) ovvero del c.d. accesso civico semplice.

La fattispecie «ampia», invece, dell’accesso civico generalizzato, spiega l’Anac, risponde ad un generale principio di trasparenza «ed intende garantire forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa, al fine di promuoverne il buon andamento nonché la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico». Una forma di controllo, pertanto, a cui è abilitato ogni soggetto a prescindere da posizioni personali specifiche.

L’accesso civico generalizzato, pertanto, incontra limiti assolutamente residuali espressamente diretti a salvaguardare «il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2» e «delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art.5 bis, comma 3)».

Il concetto di «dati e documenti»
Opportunamente con il parere, l’Anac si sofferma sulla corretta configurazione di «dati e documenti» oggetto dell’eventuale richiesta di accesso civico generalizzato. Sul tema, nel parere viene richiamata la sentenza del Tar Lazio n. 4122 del 28 marzo 2019 da cui «si evince che in caso di atti detenuti da più amministrazioni l’istanza di accesso deve essere indirizzata all’ente che li detenga «ratione officii».

Secondo l’Anac, l’eventuale diniego non si può fondare sul fatto che la richiesta riguardi atti/dati relativi al periodo antecedente ala decreto legislativo 33/2013. In questo senso, infatti, depone la Circolare Foia n. 2/2017 laddove si chiarisce che «non è legittimo un diniego di accesso in base all’argomento che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016: ferme restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi, la portata generale del principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni non ammette limitazioni temporali, del resto, non previste da nessuna previsione legislativa».

Il fatto, quindi, che i documenti siano risalenti nel tempo non può essere strumentalizzato per negare l’ostensione degli atti/dati richiesti al più – si precisa nel parere -, si potrebbe valorizzare (ai fini di un eventuale diniego) che «la relativa ricerca» può «arrecare pregiudizio al buon andamento, intralciando il funzionamento dell’ente».

A tal riguardo, con l’Adunanza Plenaria n. 10/2020, si è affermata la possibilità di negare «richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione».

In pratica, se l’accesso civico generalizzato è stabilito per consentire un controllo sull’azione amministrativa circa la sua naturale destinazione – salvaguardia e cura dell’interesse pubblico -, la fattispecie in argomento non può essere utilizzata per fini opposti (o che potrebbero determinare addirittura la frustrazione dell’ obiettivo «naturale» dell’azione pubblica).

Non è necessario un interesse privatoL’Anac, poi, ritorna su una questione fondamentale ovvero sul fatto che la richiesta di accesso civico generalizzato non deve fondarsi su un interesse privato del richiedente.

In questo senso, sempre l’Adunanza Plenaria sopra richiamata ha rimarcato che «la circostanza che l’interessato non abbia un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, non per questo rende inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all’accesso documentale. Non si deve confondere da questo punto di vista la ratio dell’istituto con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, per quanto, come detto, certamente non deve essere pretestuoso o contrario a buona fede».

In pratica, il responsabile dell’accesso civico (della trasparenza) – di obbligatoria individuazione -, non deve svolgere particolare attività istruttoria sulla richiesta di accesso ed anzi, anche eventuali richieste di accesso non qualificate (o non correttamente configurate) devono essere considerate in termini di accesso civico generalizzato (al fine di procedere con il riscontro).

Quanto è stato utile questo post?

Clicca su una stella per valutarla!

Voto medio 5 / 5. Conteggio dei voti: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Proudly powered by WordPress | Theme: Content by SpiceThemes

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com