Accesso agli atti per il consigliere solo dal Pc del Comune e non da remoto

Accesso agli atti per il consigliere solo dal Pc del Comune e non da remoto

0
(0)

( di A. Palumbo)

In breve. Nemmeno il Tar può intervenire sulle modalità stabilite dall’ente del quale è e rimane la competenza. Il consigliere comunale non ha diritto alle credenziali di accesso da remoto ai programmi in uso agli uffici se il Comune gli ha già messo a disposizione una apposita postazione con Pc presso la sede istituzionale.

A ben vedere, ha chiarito il Tar Friuli Venezia Giulia con la sentenza 253/2020, l’accesso da remoto implica un rischio sulla privacy troppo elevato, per la sicurezza informatica e persino per la concorrenza nelle gare d’appalto. In altre parole il diritto d’informazione del consigliere comunale è certamente un diritto fondato su preminenti prerogative di rappresentanza del corpo elettorale locale, tuttavia il «come» debba essere veicolato in piena sicurezza di diritti e interessi altrui spetta solo all’amministrazione comunale. Al punto che neppure il giudice amministrativo può entrare nel merito delle scelte organizzative effettuate in proposito dall’ente. Un consigliere comunale ha chiesto l’accesso da remoto al sistema informatico comunale. Il Comune lo ha negato ribadendo di avergli già messo a disposizione non solo un’apposita postazione Pc in sede, ma anche di essere disponibile a vagliare ogni altra modalità, purchè attuabile «in sicurezza» per il suo accesso a documenti e informazioni. Tuttavia il consigliere richiamando alcune pronunce giurisdizionali e pareri, ritenuti pertinenti, ha ritenuto di ricorrere al Tar. La decisione:

La finalizzazione dell’accesso ai documenti in relazione all’espletamento del mandato del consigliere comunale costituisce il presupposto legittimante ma, si badi, anche il limite dello stesso, configurandosi come (necessariamente) funzionale allo svolgimento del suo ruolo. In particolare, molti atti che vengono veicolati attraverso il protocollo comunale, anche se resi disponibili in forma di mera sintesi, possono rendere immediatamente consultabili dati, anche personalissimi, che non possono considerarsi in alcun modo attratti nella sfera della necessaria conoscenza o conoscibilità da assicurare ai consiglieri comunali.

Nel rispetto della disciplina nazionale ed euro-unitaria sulla privacy è conseguentemente ingiustificato il trattamento che in questo modo verrebbe effettuato. Ed è insufficiente in proposito persino il «segreto» al quale sono vincolati i consiglieri comunali dalla disciplina del testo unico degli enti locali con riguardo al limite delle loro prerogative sul diritto all’informazione.

Si pensi ad esempio ad atti su indagini in corso; a istanze relative ai diritti all’assistenza di persone disabili; a richieste di Tso; ma anche ad atti afferenti a procedure di gara preclusi alla diffusione allo scopo di evitare fenomeni corruttivi o distorsivi della concorrenza.

Insomma non può essere consentito un accesso indiscriminato ad atti che a ben vedere non sono nemmeno latamente riconducibili alle legittime esigenze del mandato consiliare. Deriva che ben garantito (come nel caso di specie attraverso apposita postazione Pc nella sede comunale) l’esercizio delle prerogative informative del consigliere, «utili» alla piena soddisfazione delle sue necessità di efficace rappresentatività del corpo elettorale, neppure il giudice amministrativo può invadere questi spazi di discrezionalità organizzativa, né tantomeno sostituirsi all’Amministrazione nelle possibili valutazioni di (dis)funzionalità.

Quanto è stato utile questo post?

Clicca su una stella per valutarla!

Voto medio 0 / 5. Conteggio dei voti: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Proudly powered by WordPress | Theme: Content by SpiceThemes

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com