L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente di un Comune della provincia di Brescia, all’epoca Vice Commissario di Polizia Locale che si era recato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di un altro Comune e lì aveva avuto un colloquio con un agente su questioni lavorative e condizioni di lavoro.
La Comandante della polizia locale del Comune presso cui lavorava il reclamante aveva chiesto ed ottenuto dall’altro Comune le registrazioni audio-video di tale colloquio, riprese dalla telecamera posta all’interno del Comando, facendo riferimento ad una non meglio precisata indagine di polizia giudiziaria.
Le registrazioni erano state usate per infliggere una sanzione al Vice Commissario che si era poi dimesso. In seguito, il dipendente era deceduto ma il Garante, considerata la gravità dell’accaduto, ha proseguito l’istruttoria d’ufficio.
L’Autorità ha ribadito che il datore di lavoro può trattare i dati personali dei dipendenti solo se ciò è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti derivanti dalla disciplina di settore.
Il Garante ha quindi ritenuto illeciti la trasmissione e l’uso delle registrazioni utilizzate per infliggere la sanzione disciplinare, perché privi di una idonea base giuridica. In particolare, l’Autorità ha rilevato la sproporzione dell’acquisizione dell’audio tramite dispositivi di videosorveglianza, con il rischio di “carpire” informazioni sulle opinioni, relazioni o vicende private dei lavoratori o su fatti comunque non rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro.
Diverse le violazioni contestate, tra cui il mancato rispetto della disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei lavoratori, la raccolta di dati non attinenti all’attività lavorativa, la mancanza di trasparenza nei confronti degli interessati, l’illecita comunicazione dei dati personali del reclamante da un Comune all’altro, la mancata valutazione di impatto in relazione al sistema di videosorveglianza, la violazione del principio di limitazione della conservazione dei dati. Entrambi i Comuni sono stati sanzionati tenendo conto della gravità degli illeciti, ma anche delle loro modeste dimensioni.
Il Comune che ha raccolto i dati mediante il sistema di videosorveglianza e poi ha trasmesso la registrazione audio video è stato sanzionato per 50.000 euro e a quello che l’ha richiesta e l’ha utilizzata per fini disciplinari è stata applicata una multa di 20.000 euro
Da Federprivacy
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