La mobilità prevale sul concorso e sullo scorrimento della graduatoria

La mobilità prevale sul concorso e sullo scorrimento della graduatoria

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In linea con l’espressa intenzione del legislatore volta prioritariamente a razionalizzare la spesa complessiva di tutto il personale nelle pubbliche amministrazioni

di Amedeo Di Filippo

Ai fini dell’assunzione di personale la procedura di mobilità prevale sia sull’indizione di un nuovo concorso sia sullo scorrimento della graduatoria. Lo afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4166/2024.

Il caso

L’idoneo non vincitore di un concorso pubblico ha impugnato il provvedimento con cui è stato bandito un avviso di mobilità invece di attingere alla graduatoria in cui era in posizione utile per l’assunzione. Il Tar Molise ha respinto il ricorso in nome del principio della prevalenza della mobilità rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria, in linea con l’espressa intenzione del legislatore volta prioritariamente a razionalizzare la spesa complessiva di tutto il personale nelle pubbliche amministrazioni e dell’inesistenza di un obbligo di speciale motivazione in merito a tale scelta. Nell’appello si sostiene l’opposta tesi secondo cui la preferenza per lo scorrimento della graduatoria è espressamente sancita dall’articolo 4, comma 3, del Dl 101/2013 attraverso l’imposizione di un vero e proprio dovere per l’amministrazione di verificare, prima dell’avvio di nuove procedure concorsuali, l’avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati in graduatorie valide e vigenti, approvate successivamente al gennaio 2007. Questo comporterebbe che gli idonei collocati in graduatorie valide ed efficaci son titolari di un vero e proprio diritto all’assunzione, se collocati in graduatorie approvate da quella data, ovvero di un interesse legittimo all’assunzione se collocati in graduatorie precedenti.

La mobilità

La terza sezione del Consiglio di Stato ha prima rigettato l’istanza cautelare e ora dichiara infondato l’appello, sulla base della preferenza tendenziale da accordarsi alla procedura di mobilità, in quanto correlata al maggior vantaggio per l’amministrazione di acquisire personale già formato e immediatamente operativo e all’interesse del comparto pubblico nel suo insieme di vedere assorbito il personale eccedentario, così realizzando un risparmio di spesa. I giudici parlano di un vero e proprio «carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale», che spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limita l’indizione di un nuovo concorso ma non prevale sulla mobilità obbligatoria.

Valorizzano in questo modo quanto dispone l’articolo 30 del Dlgs 165/2001, che impone alle amministrazioni, prima di indire una selezione pubblica per la copertura di posti vacanti, di procedere, a pena di nullità, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni attraverso la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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