Entro fine anno va stabilito se e quanto aumentare la retribuzione di posizione.
di Gianluca Bertagna e Davide D’Alfonso – Sole 24 NT.
Entra nella fase decisiva l’applicazione delle nuove regole sulla pesatura della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, introdotta dall’articolo 60 del contratto del 16 luglio scorso.
L’intesa fa un altro passo avanti verso l’avvicinamento contrattuale dei segretari ai dirigenti, superando l’attuale sistema basato su una retribuzione di posizione fissa a cui si può aggiungere una maggiorazione legata a fattori individuati nella contrattazione integrativa nazionale.
L’articolo 60 impone agli enti di dotarsi entro la fine di quest’anno di un sistema di pesatura della posizione del segretario. Il 1° gennaio 2025 è infatti il temine entro il quale la nuova disciplina va attuata, e quello dal quale viene disapplicato l’articolo 41, comma 4 del contratto del 16 maggio 2001.
Il meccanismo è simile a quello che gli enti utilizzano per valorizzare la posizione di dirigenti ed elevate qualificazioni. Anche per i segretari potrebbe essere sviluppato con il contributo del nucleo di valutazione/Oiv.
È compito degli enti valutare se l’incarico di segretario debba restare allineato alla posizione minima obbligatoria prevista dal contratto (ad esempio, 16.806 euro annui per i segretari di fascia B in enti oltre i 10mila abitanti), oppure se – operando un ragionamento analogo a quello sotteso alla maggiorazione – debba essere valorizzato con un importo superiore, entro il massimo consentito (nello stesso esempio, 26.102,22 euro annui).
Il tetto, in base ai commi 3 e 4, è incrementabile fino a un ulteriore 15% in Comuni capoluogo, Province e Città e per i segretari cui siano attribuite le funzioni di segretario dell’Unione ove la somma delle popolazioni dei Comuni aderenti corrisponda a una fascia demografica superiore.
Nel dare corso alle nuove regole, gli enti dovranno tenere conto di due fattori importanti. Innanzitutto, occorre declinare nel dettaglio i criteri per la pesatura indicati dal contratto, ovvero: complessità e responsabilità delle funzioni in relazione al contesto organizzativo, eventuale attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge, con rilievo in termini di responsabilità interne ed esterne (ad esempio, incarichi di responsabilità di qualche servizio), situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico e organizzativo. In secondo luogo non si dovrà perdere di vista l’attuale soggezione del trattamento accessorio del segretario, e innanzitutto quindi della retribuzione di posizione, al limite 2016, ex articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017. Ogni incremento del valore della posizione discendente dal nuovo meccanismo avrà un impatto anche nel rispetto del vincolo giuscontabile.
Fino all’adozione del nuovo sistema, ma non oltre la fine di quest’anno, resta la maggiorazione della posizione; inoltre, anche oltre il 1° gennaio 2025, i segretari con incarichi in essere a quella data manterranno, fino a scadenza dell’incarico, l’attuale valore della posizione (inclusa l’eventuale maggiorazione), se dalla pesatura, dovesse emergere un valore inferiore.
Nulla cambia per il “galleggiamento”: gli enti devono continuare a garantire che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella per l’incarico dirigenziale o di elevata qualificazione più alto.
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