Istituzione della dirigenza, restano fermi il tetto 2016 e i limiti generali alla spesa di personale

Istituzione della dirigenza, restano fermi il tetto 2016 e i limiti generali alla spesa di personale

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Le deroghe in tema di vincoli al costo del personale sono, infatti, di stretta applicazione e non suscettibili di rideterminazioni fittizi

di Gianluca Bertagna e Davide d’Alfonso

Gli enti locali che decidano di istituire la dirigenza possono farlo solo nel rispetto dei limiti alla spesa di personale, incluso il tetto 2016 al trattamento accessorio.

Le deroghe in tema di vincoli al costo del personale sono, infatti, di stretta applicazione e non suscettibili di rideterminazioni fittizie. Si esprime in questo senso la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione n. 24/2025.

Il quesito posto da un Comune verte sulla possibilità di introdurre una modifica statutaria e organizzativa dell’ente, tale da configurarlo come ente le cui posizioni apicali siano presidiate da personale con qualifica dirigenziale, in luogo dei preesistenti responsabili dei servizi: nel caso si percorra questa strada, la maggiore spesa generata dai dirigenti neoassunti può considerarsi in deroga all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 (limite al trattamento accessorio) e al comma 557 della legge 296/2006 (limite generale alla spesa di personale)?

I giudici contabili, evidenziato il quadro normativo vigente, ricordano come in entrambi i casi le possibili deroghe – a quelli che la Corte costituzionale ha sottolineato essere «princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica» – sono poche e chiaramente delineate dalla fonte legale o dalla giurisprudenza.

Tra queste non figura l’aumento della spesa pubblica generato dalla scelta discrezionale, e da motivare adeguatamente, di introdurre figure dirigenziali ai vertici delle macroaree organizzative in cui è articolato l’ente. In specifico, osserva la Corte, se è vero – come chiarito in precedenti pronunce di altre Sezioni regionali – che il contratto dirigenziale offre uno spunto per quantificare il trattamento accessorio in caso di prima istituzione della qualifica dirigenziale, ossia l’utilizzo di valori fondati sul principio del “benchmarking”, è altrettanto vero che il tutto va comunque operato nel rispetto del tetto 2016. Poiché tale vincolo, com’è noto, è unitario e riguarda all’unisono tutte le diverse componenti che vi sono assoggettate, un aumento di spesa per creare il fondo dirigenziale dovrà essere compensato abbattendo il fondo dei dipendenti, ovvero un’altra voce soggetta al limite come lo stanziamento destinato alle Elevate Qualificazioni.

Quanto al comma 557 (o 562), vale lo stesso principio, rafforzato dalla sua interazione, per i Comuni, con le disposizioni in materia di capacità assunzionale poste dall’articolo 33 comma 2, del Dl 34/2019: qui, una volta garantito il rispetto del proprio tetto di spesa generale, l’ente dovrà anche accertarsi di avere i necessari spazi assunzionali, in base alle regole introdotte in quell’ambito ormai 5 anni fa.

Conclusioni nette che conducono ad escludere, nel solco di quanto la Sezione Autonomie aveva chiarito anni addietro con la deliberazione n. 27/2013, qualsiasi forma di aumento fittizio dei limiti attraverso un loro ricalcolo operato “appoggiando” la maggiore spesa generata dall’introduzione della dirigenza in aggiunta ai valori storici.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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