In un parere l’Autorità chiarisce che è necessario riportare riportare in un elenco della sezione «Amministrazione trasparente» tutti gli incarichi conferiti o autorizzati con nominativo, oggetto, durata e compenso
Con il recente parere (contenuto nella deliberazione del 23 luglio 2025 – fasc. 2764/2025) l’Anac fornisce importanti chiarimenti in merito alla sussistenza (o meno) dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche ricevuti dai dipendenti della stazione appaltante/ente concedente.
Il quesitoL’Autorità si pronuncia su una richiesta di chiarimenti «in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’amministrazione» ricordando che la questione è stata già affrontata con pregressa delibera n. 1047/2020 di cui, con questo nuovo parere, si confermano gli approdi.
Più nel dettaglio, nel parere si conferma che il decreto legislativo 33/2013 e succ. modifiche – segnatamente con l’articolo 18 –, non prevede l’obbligo della pubblicazione delle determinazioni di liquidazione degli incentivi ma, piuttosto, l’obbligo di pubblicare, nella sezione Trasparenza sotto-sezione «Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti» della sezione «Amministrazione trasparente», attraverso specifica tabella, l’elenco degli incarichi conferiti/autorizzati a ciascun dipendente (a prescindere dal fatto che sia dirigente o meno) con l’indicazione dei nominativi, dell’oggetto, della durata e del compenso specifico per ogni incarico.
Parere che trova conferma anche in un preciso riscontro fornito dal Mit (parere n. 3041/2024basato proprio sulla precedente deliberazione dell’Anac n. 1047/2020).
L’intervento del Garante della Privacy
In materia, ricorda il Presidente dell’Anac, risulta rilevante anche il parere del Garante della privacy del 10 marzo 2025 che si è espresso su una istanza di accesso civico generalizzato riguardante provvedimenti di approvazione «delle modalità di ricognizione e schede degli incentivi di liquidazione delle quote spettanti per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche».
Nel caso di specie, si ammette nella recente delibera, lo stesso Garante si è dimostrato contrario alla diffusione e/o accesso indiscriminato ai dati sugli incentivi «da parte di soggetti terzi al contesto lavorativo possa comportare un’irragionevole e ingiustificata esposizione dei dati personali dei lavoratori, rendendo altresì conoscibile la loro situazione economico-patrimoniale».
Nel caso trattato, però, i riferimenti normativi richiamati sono gli artt. 14 e 15 del decreto trasparenza che, afferma l’Anac, «non sono totalmente applicabili al caso di specie riguardante gli incentivi tecnici in quanto gli stessi non vengono elargiti agli organi politici (art. 14) né tantomeno ai consulenti o collaboratori. (art. 15)» visto che il corretto riferimento normativo è costituito, invece, dall’articolo 18 del decreto legislativo 33/2013. Disposizione, come visto, che «prevede la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, ma non la pubblicazione di documentazione ulteriore, quali determine di liquidazione, determine di ripartizione, schede di incentivi, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione».
L’obbligo di pubblicazioneIl riscontro al quesito, quindi, sembra porsi in senso diverso da quanto prospettato dal Garante con il parere citato visto che l’Anac ribadisce l’esistenza di un obbligo (desumibile dall’articolo 18 del decreto legislativo 33/2013 e succ. modifiche) non di pubblicare le determinazioni di liquidazione degli incentivi ma di pubblicare i dati in esse contenuti (in realtà contenuti in allegati riservati visto che le determinazioni vengono pubblicate comunque).
Si tratta della disposizione, si spiega nella deliberazione, «che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell’oggetto, della durata e relativo compenso (cfr. Delibere Anac n. 1047/2020 e n. 1310/2016 e relativo Allegato 1)».
L’obbligo di pubblicazione, pertanto, conclude l’Anac è quello di pubblicare i dati relativi agli incentivi «all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di I° livello “Personale”, sottosezione di II°livello “Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti” ed include, evidentemente, anche il nominativo del dipendente (dirigente e non dirigente)».
Nel dettaglio, nella tabella dovranno essere riportati:
– l’indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente);
– l’indicazione dell’oggetto, della durata dell’incarico e del compenso spettante per ogni incarico.
Affermazione, quella dell’Anac, che apre quindi alla possibilità dell’accesso civico semplice da parte dei consociati e, pertanto, un controllo “sociale” sulle erogazioni.
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