Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 130/2025, ha chiarito che non è consentito accogliere richieste di accesso civico generalizzato alle timbrature di presenza di un singolo dipendente pubblico, neanche se formulate per motivi di controllo sociale o trasparenza. Questo perché tali informazioni, anche se parzialmente oscurate, possono comunque portare all’identificabilità del dipendente e rivelare dati sensibili sulla sua routine e stile di vita.
Nel caso esaminato, era stato chiesto l’accesso ai dati di presenza (su circa un mese e mezzo) di un dipendente di un’azienda sanitaria. Queste informazioni sono personali e in alcuni casi anche “particolari” (es. motivi di assenza per malattia o assistenza a disabili), la cui diffusione può avere impatti negativi sulla sicurezza e sulla privacy del lavoratore.
La normativa sulla trasparenza prevede invece l’obbligo di pubblicazione online solo dei dati aggregati sui tassi di assenza, suddivisi per uffici dirigenziali, non dei dati dei singoli. La pubblicazione delle timbrature individuali, anche se rese anonime o parzialmente oscurate, non è consentita, in quanto può comunque mettere a rischio la riservatezza e l’incolumità del lavoratore.
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