Sentenza Corte dei conti Basilicata n. 51/2025
Il caso
- Un Comune viene condannato al pagamento dell’IVA su lavori di metanizzazione.
- La giunta aveva deliberato la resistenza in giudizio, con parere tecnico favorevole del segretario comunale.
- Il giudice civile esclude la temerarietà della lite.
- Successivamente, la Corte dei conti condanna amministratori e segretario per danno erariale, ritenendo “temeraria” la lite.
La posizione della Corte dei conti
- Estende il perimetro dell’art. 49 TUEL, interpretando il parere tecnico come valutazione prognostica sull’esito del giudizio.
- Imputa al segretario colpa grave per non aver previsto la probabile soccombenza.
- Attribuisce al parere tecnico una valenza di risultato, non solo di legittimità.
Le criticità giuridiche
- L’art. 97, c.2 TUEL assegna al segretario compiti di legalità e assistenza, non di valutazione di convenienza o merito della lite.
- Il segretario non è tenuto a prevedere l’esito del processo né a valutare la “temerarietà” di una scelta politica.
- La Corte, di fatto, sovrappone legittimità e opportunità, violando il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione.
Rischi sistemici
- Si introduce una responsabilità ex post basata sull’esito del giudizio.
- Si apre la strada a un modello di amministrazione difensiva, con paralisi decisionale per timore di condanne contabili.
- Si crea una responsabilità di risultato per il segretario, estranea al nostro ordinamento.
In sintesi
La sentenza n. 51/2025 amplia in modo discutibile la responsabilità contabile del segretario comunale, trasformando il parere tecnico ex art. 49 TUEL in una “profezia sull’esito del giudizio”.
Una deriva che rischia di alterare l’equilibrio tra funzione politica, amministrativa e di controllo di legalità.
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