La Provincia di Bolzano voleva installare tante telecamere speciali nei passi dolomitici per leggere le targhe delle auto e capire da dove arrivano e dove vanno i turisti e i residenti. L’obiettivo era migliorare il traffico, proteggere l’ambiente e gestire meglio i flussi turistici.
Le targhe venivano raccolte, trasformate con un algoritmo e conservate per fare statistiche sui movimenti dei veicoli, per poi tenerle fino a due anni.
La Provincia sosteneva che:
- serviva per compiti pubblici (mobilità e ambiente)
- le targhe erano “anonimizzate” e quindi non riconducibili alle persone
- non volevano usarle per multe o controlli, solo per studiare il traffico
Ma il Garante privacy ha detto che:
- una targa è comunque un dato personale perché, anche se trasformato, può portare a una persona
- non c’era una base legale chiara per raccogliere e conservare questi dati
- le persone non erano informate a dovere
- i dati venivano conservati troppo a lungo
- il rischio privacy non era stato analizzato bene
- Bolzano e Trento avrebbero dovuto coordinarsi formalmente (contitolari) perché il progetto era condiviso
In poche parole: l’idea poteva avere senso per gestire il traffico, ma è stata progettata e avviata senza rispettare le regole sulla privacy, quindi il trattamento dei dati è stato dichiarato illecito.
Va precisato quanto comunicato dallo Studio legale incaricato dalla Provincia Autonoma di Bolzano dell’opposizione giudiziale all’ordinanza-ingiunzione n. 531/2025 del Garante per la protezione dei dati personali.
Informano i legali dell’Ente “che l’ordinanza-ingiunzione n. 531 del 25.9.2025 del Garante per la protezione dei dati personali emessa nei confronti della Provincia di Bolzano è stata opposta avanti al Tribunale competente in data 6.11.2025, dunque la correttezza giuridica del provvedimento è sub iudice. Inoltre, il Tribunale ne ha deciso, per il momento, la sospensione inaudita altera parte. Appare pertanto prematuro trarre conclusioni in diritto di qualsiasi tipo in merito ad asserite violazioni dell’Ente.
Preme sottolineare che, nonostante la diversa prospettazione del Garante, la Provincia ha operato nel pieno rispetto della normativa, su una solida base giuridica costituita dall’art. 19 D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e dalla delibera di Giunta n. 683/19, adottando soluzioni di minimizzazione, dirette unicamente alla comprensione dei flussi di traffico, senza impatti individuali”.
Si evidenzia ovviamente che il post ha allora sintetizzato il provvedimento del Garante della Privacy, di per se assai articolato. Lo scrivente non era a conoscenza, ne poteva esserlo dell’opposizione richiamata, atteso che il provvedimento risultava pubblicato nel sito del Garante e che l’opposizione è del 6.11.2025, a fronte della data di pubblicazione che è del 5 11.2025.
Si ringrazia dunque lo studio legale per la dovuta richiesta di precisazione.
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