Cosa pubblicare e cosa no…

Cosa pubblicare e cosa no…

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Provvedimento del 4 dicembre 2025 del Garante [10209827]

Che cosa è successo

Un’amministrazione scolastica ha pubblicato sul proprio sito una graduatoria contenente dati di oltre 1.300 persone. Oltre ai nominativi, erano presenti indirizzo di residenza, email personale, numero di telefono e codice fiscale. La pubblicazione è stata ricondotta a un errore umano.

Anche dopo la rimozione dal sito istituzionale, la graduatoria è rimasta reperibile onlineperché copiata e ripubblicata su un sito terzo, non riconducibile all’ente: il Garante evidenzia così un punto cruciale, cioè che una volta messi in rete, i dati possono rimanere online a lungo e fuori controllo.

Il principio chiave: “trasparenza” non significa “pubblicare tutto

Il Garante ribadisce che anche quando un ente pubblico pubblica atti per ragioni di trasparenza (es. graduatorie, elenchi, avvisi), non c’è alcun automatismo:

la pubblicazione deve rispettare sempre il GDPR, in particolare:

liceità, correttezza, trasparenza (art. 5.1.a GDPR)

minimizzazione: pubblicare solo dati adeguati, pertinenti e necessari (art. 5.1.c GDPR)

base giuridica: la diffusione online deve essere davvero necessaria rispetto a un obbligo di legge o a un compito di interesse pubblico (art. 6 GDPR; art. 2-ter Codice privacy)

Quali dati NON vanno messi online (salvo norma specifica)

Il Garante richiama un orientamento costante: nelle graduatorie/elenchi non devono essere diffusi (cioè resi pubblici sul web) dati come:

recapiti personali (telefono, email personale)

indirizzo di residenza/domicilio

codice fiscale

• e in generale dati non indispensabili allo scopo della pubblicazione (e, a maggior ragione, dati “particolari” come quelli sulla salute)

Messaggio operativo: se non è strettamente necessario e previsto, non si pubblica.

 Perché la pubblicazione online è “più invasiva

La diffusione sul web è considerata particolarmente rischiosa perché:

• rende i dati trovabili da chiunque anche tramite motori di ricerca;

• consente riutilizzi e incroci con altre informazioni online;

• può produrre una “coda lunga”: anche dopo la rimozione, copie e versioni cache possono restare accessibili.

Responsabilità dell’ente (anche se l’errore è umano)

Il fatto che l’evento sia dipeso da un errore involontario non elimina la responsabilità del titolare del trattamento: l’ente deve dimostrare (principio di accountability) di aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate e impostazioni “privacy by default”.

In pratica, per il Garante non basta dire “è stato un errore”: servono procedure e controlliche riducano la probabilità che accada.

Esito del caso: violazione e sanzione

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento (diffusione online di dati eccedenti e non necessari) e ha applicato una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, quantificata in modo contenuto anche perché l’ente ha collaborato e ha rimosso dal proprio sito, attivandosi per la cancellazione altrove).


Cosa cambia per noi (ente locale): regole pratiche per tutti

Da questo provvedimento ricaviamo indicazioni operative molto concrete:

1. Prima di pubblicare un documento sul sito/Albo/Amministrazione trasparente: verificare che contenga solo i dati necessari.

2. Non pubblicare recapiti personali, indirizzi, CF, dati eccedenti: se presenti, oscurare/omissare prima della messa online.

3. Usare modelli e flussi approvati (template, checklist, doppio controllo): la pubblicazione sul web va trattata come attività ad alto rischio.

4. Se ci accorgiamo di un errore: segnalare subito al responsabile del procedimento e al DPO per attivare rimozione e gestione dell’eventuale data breach.

5. In dubbio, chiedere prima: meglio una verifica preventiva che una pubblicazione non conforme.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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