Videosorveglianza a scuola (anche “solo” negli atri): cosa ci insegna il provvedimento del Garante del 29 gennaio 2026

Videosorveglianza a scuola (anche “solo” negli atri): cosa ci insegna il provvedimento del Garante del 29 gennaio 2026

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Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 gennaio 2026 (Reg. provv. n. 42 – doc. web n. 10222864) riguarda un istituto scolastico paritario di Milano che, dal 2019, aveva attivato un sistema di videosorveglianza con telecamere interne (atri di piano, aree di sbarco ascensore, corridoio e accesso cucina nella zona foresteria) ed esterne (varchi, parcheggio, scale esterne, area sport/infanzia), operativo anche in orario diurno. La vicenda nasce da un infortunio occorso a un alunno durante l’orario scolastico: nel contesto del contenzioso risarcitorio emerge l’esistenza di un filmato e, soprattutto, una sua “copia” ottenuta riprendendo lo schermo con un telefono cellulare.

L’esito è netto: trattamento illecito, con sanzione di 12.000 euro e pubblicazione del provvedimento (oltre all’annotazione nel registro interno dell’Autorità). La cifra non deve trarre in inganno: il messaggio è di sistema e riguarda tutte le scuole, pubbliche e private, specie quando sono coinvolti minori e lavoratori.

1) Scuole pubbliche e private: conta la “funzione”, non l’etichetta

Uno dei passaggi più rilevanti (e spesso sottovalutati) è il ragionamento del Garante sulla base giuridica: la disciplina non distingue per “natura” del soggetto (pubblico/privato), ma per funzione e contesto. Poiché l’attività scolastica realizza un interesse pubblico (offerta formativa), la liceità deve “appoggiarsi” alle basi giuridiche art. 6(1)(c) o (e) GDPR (obbligo legale / compito di interesse pubblico), nella cornice nazionale applicabile (art. 2-ter Codice). Quando invece entrano in gioco i lavoratori, il perimetro è ancora più stringente per effetto dell’art. 88 GDPR e delle regole nazionali “di maggior tutela”.

Tradotto: non basta dire “sono un ente privato” o invocare genericamente la sicurezza. Serve una base giuridica coerente con la funzione svolta e con il quadro interno.

2) Perché il “legittimo interesse” non regge (qui)

L’istituto aveva invocato il legittimo interesse (art. 6(1)(f) GDPR) per finalità di sicurezza, tutela del patrimonio e dell’incolumità. Il Garante lo esclude per più ragioni, tra cui due sono cruciali per chi fa il DPO:

  • Presenza di minori: i minori sono “interessati vulnerabili” e meritano specifiche cautele; la videosorveglianza durante le attività aumenta il rischio e sposta l’ago del bilanciamento in modo sfavorevole.
  • Contesto lavorativo: telecamere idonee a riprendere personale (anche solo in transito) attivano la disciplina nazionale sul controllo a distanza (Statuto dei lavoratori), che “fa da base” e da limite: non la si aggira con il legittimo interesse.

Sul punto, le Linee guida europee ricordano che la videosorveglianza non è “necessaria di default” e che finalità, proporzionalità e trasparenza vanno documentate con rigore. 

3) “Non riprendo le classi” non significa “sono a posto”

Nel provvedimento troviamo una lezione pratica: la vita di relazione scolastica non si esaurisce in aula. Atri, aree di passaggio, spazi comuni sono luoghi in cui studenti e personale interagiscono, sostano, si muovono, e quindi sono altamente “sensibili” dal punto di vista della privacy. È una risposta indiretta a un’argomentazione frequente (“telecamere solo negli ingressi / negli atri”): non basta.

Questo è coerente con le indicazioni di sistema del Garante per il mondo scuola: telecamere interne ammissibili, in via generale, solo in orari di chiusura, per finalità di tutela dell’edificio e dei beni, e con riprese circoscritte. 

4) Art. 4 Statuto dei lavoratori: non conta l’intenzione, conta la “idoneità”

L’istituto aveva sostenuto che:

  • non c’era finalità di controllo dei dipendenti;
  • i lavoratori “sapevano” delle telecamere;
  • non erano state fatte contestazioni disciplinari basate sui video.

Il Garante ribadisce un principio che chi gestisce compliance nei luoghi di lavoro conosce bene: se lo strumento è idoneo (anche potenzialmente) a consentire un controllo a distanza, si applicano le garanzie (accordo sindacale o autorizzazione). L’intenzione soggettiva e l’uso “di fatto” non bastano a escludere il perimetro.

Questo si allinea anche alla giurisprudenza europea che estende la tutela della vita privata ai luoghi di lavoro (in quel caso, ambienti universitari), richiedendo una base legale e garanzie effettive. 

5) Il “secondo trattamento” (ripresa dello schermo col cellulare): un moltiplicatore di rischio

Il passaggio più istruttivo, sul piano operativo, è quello relativo alla “copia” del filmato: una docente riprende lo schermo del PC con il proprio smartphone perché non era possibile estrarre il video dal DVR in quel momento.

Qui si incrociano più criticità:

  • canale non autorizzato / non governato (BYOD, device personale);
  • perdita di controllo su sicurezza, conservazione, condivisioni;
  • nuova finalità (gestione del contenzioso) rispetto a quella “originaria” (sicurezza).

Il Garante, però, va ancora più a monte: se la raccolta originaria è illecita, i dati diventano inutilizzabili e anche i trattamenti successivi “cadono” (principio di limitazione della finalità + liceità del trattamento originario).

Nel momento in cui un evento critico accade (infortunio, aggressione, furto), è proprio allora che le organizzazioni tendono a “improvvisare” per rispondere rapidamente. Ma l’improvvisazione (smartphone personale, invii informali, chat) è esattamente ciò che espone di più.

6) Trasparenza: cartello “vecchio” = trasparenza insufficiente

Il provvedimento evidenzia carenze tipiche:

  • cartelli con riferimenti normativi non aggiornati;
  • informazioni mancanti (titolare, finalità, base giuridica, tempi di conservazione, diritti, rimando al secondo livello);
  • assenza (o non prova) dell’informativa di secondo livello;
  • informativa “lavoratori” prodotta come modello, senza prova di consegna.

Le Linee guida EDPB insistono sul modello “a strati”: segnaletica per le info essenziali + informativa estesa facilmente accessibile. 

7) DPIA obbligatoria: quando minori + monitoraggio sistematico, non è (quasi) mai “facoltativa”

Il titolare aveva ritenuto non necessario svolgere una valutazione d’impatto. Il Garante contesta la scelta: siamo davanti a sorveglianza sistematica e coinvolgimento di interessati vulnerabili (minori e lavoratori), quindi DPIA prima dell’avvio.

Questo è coerente con i criteri “classici” delle linee WP29 sulla DPIA (WP248), che includono espressamente categorie vulnerabili e monitoraggio sistematico tra gli indicatori di rischio elevato. 

8) Conservazione: 8/14 giorni “fino a esaurimento spazio” senza cancellazione automatica

Altro punto pratico: conservare “finché c’è spazio” e senza sovrascrittura automatica è un antipattern. Le linee guida europee raccomandano periodi brevi (spesso “pochi giorni”) e più il periodo si allunga, più serve una motivazione documentata e misure robuste. 

Takeaway da DPO: checklist operativa per scuole e enti gestori

  1. Chiarire le finalità (sicurezza beni, tutela accessi, vandalismi) e verificare se esistono misure meno intrusive.
  2. Perimetrare le riprese: aree strettamente necessarie, angoli visuali limitati, niente “contesto” superfluo.
  3. Orari: telecamere interne, di regola, solo a scuola chiusa (salvo casi eccezionali davvero motivati e sostenibili).  
  4. Art. 4 Statuto: se anche solo “potenzialmente” riprendo lavoratori, attivo le garanzie (accordo/autorizzazione) prima di accendere.
  5. DPIA prima: se minori + monitoraggio sistematico, considerarla la regola, non l’eccezione.  
  6. Trasparenza a strati: cartelli corretti + informativa estesa facilmente reperibile (sito, bacheca, reception), con tutte le info ex art. 13 GDPR.  
  7. Retention: pochi giorni, sovrascrittura automatica, accessi tracciati, credenziali nominali, policy di estrazione.
  8. Gestione incidenti: vietare “riprese dello schermo” con telefoni personali; prevedere una procedura di estrazione/duplica controllata, con catena di custodia e canali sicuri.
  9. Ruoli e responsabilità: se ci sono soggetti terzi (es. società di manutenzione, vigilanza, hosting), formalizzare correttamente (responsabile del trattamento / autorizzati).
  10. Formazione: docenti e personale amministrativo devono sapere cosa NON fare (es. usare chat, device personali, inoltri “di cortesia”).

Conclusione

Questo provvedimento è un promemoria: nelle scuole la videosorveglianza non è un “impianto tecnico”, è un trattamento ad alto impatto, perché incrocia minori, comunità educante e lavoro. E quando un evento critico accade, non serve “più video”: serve più governance

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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