di Marco Berardi e Andrea Ziruolo
Nel caso di specie, risponde il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza La delibera n. 719/2020 di Anac ribadisce che l’organismo indipendente di valutazione (Oiv) non è responsabile in caso di procedimenti sanzionatori a carico delle amministrazioni laddove svolga puntualmente la propria funzione di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni del Dlgs 33/2013 (decreto Trasparenza).
La delibera di Anac n. 719/2020
A partire dal 2013 il Governo centrale ha intrapreso un percorso normativo volto a garantire il massimo rispetto della trasparenza amministrativa nel comparto degli enti locali definendo precise funzioni e responsabilità verso il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct), e verso l’Oiv (o altro organismo di vigilanza diversamente denominato).
Ultimo intervento in tal senso va trovato nell’allegato tecnico n. 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019: Anac ha di fatto precisato che all’interno dei piani di prevenzione della corruzione e trasparenza possono essere assegnati agli Oiv specifici obiettivi di vigilanza e controllo, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma in quanto l’organismo di vigilanza è da considerarsi parte integrante del sistema dei controlli interni dell’ente locale.
Contestualmente, il Pna 2019 identifica il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenzaquale «figura interna promotrice (attraverso il PTPCT) degli obiettivi di trasparenza amministrativa e delle misure di prevenzione della corruzione obbligatorie indicate dal PNA» oltre che di quelle misure definite “ulteriori”.
Allo stato dell’arte quindi, il Ptpct dell’ente rappresenta il documento di programmazione delle azioni di prevenzione del rischio corruttivo e delle misure volte a garantire la trasparenza amministrativa dell’ente locale. La programmazione del piano deve quindi essere formalizzata attraverso obiettivi assegnati a soggetti specifici, misurabili attraverso un sistema di indicatori attraverso cui conseguire target specifici in ottemperanza alle disposizioni di legge (Dlgs 33/2013, legge 190/2012 e Dlgs 39/2013).
Tratto da Plusplus24 e Smart24
I principali attori coinvolti nell’attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi sono:
• il Rpct, in quanto promotore e coordinatore delle misure di prevenzione; • i «referenti di settore» ai quali possono essere assegnate funzioni specifiche ed ulteriori rispetto a quelle previste dall’organigramma dell’ente; • tutti i soggetti sui quali ricadano specifici «obblighi di trasparenza» (ad esempio gli amministratori o i dirigenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto Trasparenza); • gli Oiv, ai quali la norma assegna la funzione di «vigilanza e controllo» sul sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.
Tra le funzioni dell’Oiv previste dal decreto Trasparenza troviamo le «verifiche periodiche del sito istituzionale» in ottemperanza alle disposizioni della determinazione AnaC n. 1310/2017. A tal riguardo, con la delibera n. 719/2020, Anac precisa che l’Oiv che ha svolto un’attività di vigilanza assidua e costante sul corretto aggiornamento della sezione del sito istituzionale dell’ente denominata «amministrazione trasparente» non risponde di eventuali provvedimenti sanzionatori in caso di mancanza di omessa pubblicazione da parte dell’ente locale.
Nella fattispecie, in un ente abruzzese di 5000 abitanti, l’Oiv (nella fattispecie, nucleo di valutazione) aveva a più riprese richiamato il Rpct al rispetto delle disposizioni di legge in tema di trasparenza amministrativa (deliberazione Anac n. 1310/2017). A riguardo, l’amministrazione aveva puntualmente disatteso quanto segnalato non garantendo il requisito minimo di trasparenza amministrativa definito all’articolo 1 del decreto Trasparenza violando ripetutamente quanto previsto dalle misure di prevenzione della corruzione del Ptpct dell’ente.
Rilevata quindi l’inadempienza, l’Autorità ha disposto nei confronti dell’ente un «Provvedimento di ordine di adeguamento della sezione amministrazione trasparente alle previsioni di cui al Dlgs 33/2013» rimettendo la responsabilità delle inadempienze unicamente al Rpct: entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera n. 719, l’amministrazione comunale dovrà integrare la sezione «Amministrazione Trasparente» alle disposizioni del decreto Trasparenza. In caso di mancato o parziale adeguamento, l’autorità procederà ad applicare quanto previsto dall’articolo 20 del «Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza» di cui alla delibera n. 329/2017.
da Sole24
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