Il Garante della Privacy con il Parere del 15 ottobre pubblicato in questi giorni si è espresso sull’accesso civico riferito agli «Ordini di servizio» e al «Registro delle variazioni» di questi ordini per quel che riguarda il personale della Polizia Locale.
A rivolgersi al Garante è stato il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (Rpct) di un Comune in quanto destinatario di una richiesta di riesame da parte di un cittadino su un provvedimento di accoglimento parziale alla sua istanza di accesso civico.
Nella richiesta di parere al Garante, il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza ha precisato che i documenti oggetto di accesso indicati come ordini di servizio contengono l’elenco delle attività che ogni incaricato è chiamato a svolgere nel giorno indicato, mentre per disposizioni di servizio si intendono quelle formali di carattere generale astratto indirizzate indistintamente a tutto il personale interessato. Solo per queste ultime è stato accordato l’accesso. richiesta precisa poi che le assegnazioni delle attività d’ufficio avvengono tramite di ordini di servizio di tipo preventivo che riportano il turno di servizio previsto, le attività da svolgere nel giorno seguente ed eventuali assenze; a questi seguono ordini di servizio a consuntivo che riportano invece le prestazioni effettive.
Il sistema informatico che gestisce questi dati non permette un’estrapolazione che garantisca l’anonimizzazione, né tantomeno l’oscuramento impedisce di risalire al singolo dipendente cui si riferisce l’ordine di servizio.
Il Garante ricorda che, a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso documentale in base alla legge 241/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti in materia di protezione dei dati personali. In considerazione di questo amplificato regime di pubblicità, deve essere valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati.
Quindi il Garante ritiene che correttamente è stato respinto l’accesso civico alla documentazione richiesta considerata la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti negli ordini di servizio, quali: turno di servizio previsto, lavoro svolto, attività da svolgere nel giorno seguente, prestazioni effettive, dati su eventuali assenze o infortuni, posizione lavorativa del dipendente, turno di riposo, prestazione svolta in regime di straordinario, permessi fruiti anche ex legge 104/92, eccetera.
Infatti, la generale conoscenza, derivante da un eventuale accoglimento della richiesta di accesso civico a questi dati e informazioni, inerenti aspetti molto dettagliati dell’attività lavorativa, può essere fonte di rischi specifici per i soggetti interessati, anche considerando la possibile ricostruzione della vita e delle abitudini dei soggetti appartenenti alla Polizia locale, determinando possibili ripercussioni negative sia all’interno sia all’esterno dell’ambiente lavorativo.
Federprivacy
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