Consiglio di Stato, sentenza n. 3564 del 6 aprile 2023. Diritto di accesso del Consigliere Comunale al Protocollo informatico.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3564 del 6 aprile 2023. Diritto di accesso del Consigliere Comunale al Protocollo informatico.

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……. deve essere operata una certa distinzione tra semplice accesso agli atti ed accesso che implica, nella sostanza, una “innovazione organizzativa radicale” ossia “un nuovo atto organizzativo generale”. Ciò avviene nella misura in cui si chiede una mole di dati ed informazioni “pari alla latitudine dell’intera amministrazione di riferimento”. Circostanza questa che si verifica anche nel caso di specie, allorché si chiede di accedere settimanalmente (e dunque anche sistematicamente) a tutto il protocollo dell’ente.

Se da un lato si registra un orientamento tradizionale secondo cui la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali in quanto gli stessi sono comunque tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2022, n. 8667; Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3161), si registra dall’altro lato un precedente di questa stessa sezione (11 marzo 2021, n. 2089) secondo cui non possono essere ammessi “diritti tiranni” rispetto ad altre situazioni che godono peraltro di una certa copertura costituzionale (sempre nella specie: riservatezza di terzi).

In queste ipotesi occorre operare un “equilibrato bilanciamento” tra le due posizioni (l’una dei consiglieri a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, l’altra relativa alla riservatezza di terzi i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione) attraverso la messa a disposizione di dati ed informazioni in forma tale da non comportare, in ogni caso, la divulgazione altresì dei nominativi dei soggetti interessati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2023, n. 2189);

Inoltre deve essere operata una certa distinzione tra semplice accesso agli atti ed accesso che implica, nella sostanza, una “innovazione organizzativa radicale” ossia “un nuovo atto organizzativo generale”. Ciò avviene nella misura in cui si chiede una mole di dati ed informazioni “pari alla latitudine dell’intera amministrazione di riferimento”. Circostanza questa che si verifica anche nel caso di specie, allorché si chiede di accedere settimanalmente (e dunque anche sistematicamente) a tutto il protocollo dell’ente.

Ebbene in queste ipotesi il diritto del consigliere, che non è illimitato, trova un limite nella sua funzione stessa (che non è quella di affiancarsi alla struttura amministrativa istituendo, in concreto, una nuova figura organizzativa e dunque nuovi assetti funzionali e ulteriori modelli procedimentali) e soprattutto nel principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

Il ruolo dei consiglieri comunali non è di amministrazione attiva e gestionale. Domande di accesso sistematiche e pervasive mirano proprio a modificare gli assetti organizzativi e, implicitamente, anche ordinamentali dei comuni, creando spazi per una sorta di amministrazione parallela o “affiancata”, cogestita dai consiglieri.

La giurisprudenza del Consiglio di stato opportunamente, dal 2021, ha elevato una barriera contro l’accesso dei consiglieri inteso alla stregua di diritto sovraordinato a qualunque altro, sempre e comune. No: non esiste un diritto di accesso dei consiglieri “tiranno”, tale da compromettere il diritto alla riservatezza dei terzi. Al contempo, la tirannia del diritto di accesso dei consiglieri non può comportare la modifica degli assetti operativi e la sostanziale autorizzazione al consigliere di ingerirsi in funzioni operative correnti, che per altro spettano alla giunta e al sindaco.

Non sarebbe da dimenticare che i consiglieri possono solo esercitare le competenze dell’organo di cui essi fanno parte, il Consiglio. Competenze che sono specificamente delineate e delimitate e, soprattutto, tassative. L’accesso dei consiglieri è, dunque, in ogni caso solo funzionale all’esercizio delle competenze dell’organo che compongono. Per questo un accesso illimitato, immotivato e pervasivo al protocollo è sproporzionato ed abnorme. I consiglieri debbono poter accedere a tutti i documenti e le informazioni attinenti le proprie competenze, ma non oltre. E’ fondamentale che la giurisprudenza tenga fermo questo confine, per scongiurare una modifica dell’assetto di fatto delle competenze degli organi di governo degli enti locali, che finirebbe per creare un caos irrisolvibile.

Leggi la sentenza

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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