Accesso agli atti, diritto garantito al consigliere anche se solo in visione e senza copia

Accesso agli atti, diritto garantito al consigliere anche se solo in visione e senza copia

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di Manuela Soldini

Soprattutto quando si tratti di accesso a numerosi documenti per arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo sia economico, alla struttura .

Il diritto di accesso del consigliere comunale può essere garantito anche solo consentendogli di visionare i documenti senza rilasciarne copia, soprattutto quando si tratti di accesso a numerosi documenti. Questa la sintesi della massima contenuta nel parere pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno.

Il parere nasce dalla richiesta presentata dal segretario di un ente che, attese le continue richieste di accesso formulate da un consigliere comunale, ha chiesto se si possa considerare garantito il diritto all’informazione del consigliere consentendogli di visionare i documenti richiesti, senza estrarne copia.

Nel parere vengono richiamate recenti pronunce in particolare del Consiglio di Stato, dove si osserva che in base all’ articolo 43 del decreto 267/2000, il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, ma non risulta anche un diritto ad estrarre copia dei documenti richiesti. Con la sentenza n. 4792/2021, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto, nel caso esaminato, l’operato dell’amministrazione comunale che aveva assolto all’informazione del consigliere avendogli garantito la possibilità di visionare i documenti richiesti senza, tuttavia, estrarne copia.

Il Tar Veneto, con la sentenza n. 393/2020, ha precisato che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste «… si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo» demandate dalla legge ai consigli comunali. L’azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell’esaminare le domande di accesso, l’amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura. Il Tar Lombardia-Brescia con sentenza n. 298/2021 (sezione prima) specifica che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.

Infine, il parere richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 769/2022 da cui si evince che l’accesso agli atti da parte del consigliere, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare, non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il sindaco e la giunta) e non al consiglio l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto dell’ente.

Pertanto, conclude il parere, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, l’ente può garantire il diritto di accesso al consigliere anche solo consentendogli di visionare i documenti senza rilasciarne copia, soprattutto quando si tratti di accesso a numerosi documenti.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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