Tar Lazio. Rapporti tra consultazioni preliminari di mercato e diritto di accesso agli atti da parte di un operatore economico che ha partecipato a tali consultazioni.

Tar Lazio. Rapporti tra consultazioni preliminari di mercato e diritto di accesso agli atti da parte di un operatore economico che ha partecipato a tali consultazioni.

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Oggetto della vicenda

  • Sentenza: TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, n. 14725/2025.
  • Tema: rapporti tra consultazioni preliminari di mercato e diritto di accesso agli atti da parte di un operatore economico che ha partecipato a tali consultazioni.
  • Anche se il caso riguardava il vecchio Codice dei contratti, i principi sono validi anche nell’attuale ordinamento (art. 77 nuovo codice).

Il caso concreto

  • La stazione appaltante ha avviato una consultazione preliminare per programmare e predisporre gli atti di gara finalizzati all’acquisto di due aeromobili antincendio.
  • Dopo la consultazione, è stata indetta una procedura negoziata ex art. 76, con individuazione dell’aggiudicatario.
  • Un operatore che aveva partecipato alla consultazione ha chiesto accesso:
    • agli atti amministrativi,
    • alla documentazione tecnica dell’aggiudicataria.
  • La motivazione: esigenze difensive legate ad una situazione di lock-in del mercato (elevati costi di transizione, mancanza di alternative tecniche, dipendenze tecnologiche).

Le posizioni

  • Ricorrente: l’accesso doveva essere garantito in base all’art. 36 del codice → offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara, atti e informazioni sull’aggiudicazione.
  • Stazione appaltante: l’impugnazione doveva essere fatta contro il primo atto lesivo (indizione della procedura negoziata senza bando), non successivamente.

La decisione del TAR

  • Accolto il ricorso (con limiti):
    • L’operatore che ha partecipato alla consultazione preliminare è legittimato ad accedere agli atti successivi, per verificarne coerenza e legittimità.
    • Tale diritto è rafforzato se l’operatore è stabilmente inserito nel mercato interessato dall’appalto.
  • Limiti all’accesso: esclusi segreti commerciali/industriali → omissis per parti con progetti o soluzioni tecniche degli altri operatori.

Inquadramento giuridico

  • La consultazione preliminare è una fase eventuale, utile a:
    • verificare le condizioni del mercato,
    • raccogliere informazioni per stabilire la procedura più idonea.
  • Partecipare a questa fase attribuisce un interesse diretto a verificare che gli atti successivi (inclusi eventuali affidamenti diretti) rispettino i principi di evidenza pubblica e concorrenza.

Rilevanza pratica

  • La partecipazione ad una consultazione preliminare radica il diritto di accesso agli atti, anche se l’appalto si conclude con affidamento diretto.
  • Analogamente, per affidamenti diretti “ordinari” sottosoglia (140-150mila euro), se preceduti da indagini di mercato formalizzate:
    • l’operatore che partecipa ha diritto all’accesso e al rispetto degli artt. 35 e 36 del Codice.

Sintesi finale:

La sentenza rafforza il principio che chi partecipa ad una consultazione preliminare ha titolo a controllare la correttezza della successiva procedura di gara, anche per esigenze difensive, purché nel rispetto della tutela dei segreti tecnici e commerciali.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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