Sintesi della sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 7457/2025
- Principio generale
L’art. 24, comma 7, L. 241/1990 stabilisce che il diritto di accesso a fini difensivi prevale sulle esigenze di riservatezza.
Il bilanciamento con la privacy rileva solo in presenza di dati sensibili o sensibilissimi. - Il caso
- Un ente locale aveva chiesto danni a una società per la violazione di accordi sui contratti finanziari.
- La società, per difendersi, ha chiesto documenti sugli accordi in derivati e sulle consulenze utilizzate dall’ente.
- L’amministrazione ha negato l’accesso, ritenendo la richiesta troppo generica e riferita a contratti ormai scaduti e stipulati con soggetti terzi.
- Il TAR ha accolto il ricorso della società.
- Decisione del Consiglio di Stato
- L’appello dell’ente è stato respinto.
- Il diritto di accesso difensivo non può essere limitato dal fatto che i contratti siano scaduti o riguardino soggetti terzi.
- È sufficiente che la parte richiedente indichi chiaramente la categoria dei documenti utili alla difesa.
- Spetta poi all’amministrazione dichiarare, con responsabilità, se quei documenti non sono nella propria disponibilità.
- Negare l’accesso in questo caso significa ledere il diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.).
Per gli enti locali: i dinieghi all’accesso vanno motivati con estrema attenzione. In presenza di un interesse difensivo concreto e documentato, l’accesso deve essere garantito, anche se riguarda contratti con terzi o non più attivi.
Lascia un commento