Di Michele Nico. Sole24NT
Quanto più elevato è il ruolo pubblico del destinatario, tanto maggiore è l’interesse della collettività a un controllo penetrante sul suo operato.
La critica politica gode di un’ampia tutela e può esprimersi anche con toni aspri o provocatori, per cui l’attribuzione a un amministratore pubblico di scelte ritenute “clientelari” comporta l’applicazione della scriminante di cui all’articolo 51 del codice penale, purché la denuncia trovi fondamento in fatti realmente accaduti e non si traduca in una gratuita aggressione alla persona. È quanto affermato dalla Cassazione penale, Sezione V, con la sentenza n. 23025/2026.
Il fatto
Un consigliere regionale di opposizione aveva pubblicato su Facebook un post nel quale criticava alcune nomine effettuate dal presidente della Regione Puglia presso una società partecipata, definendole «clientelari e dannose per la collettività» e insinuando che le stesse fossero motivate da ragioni personali e non da un interesse pubblico,
Dopo la condanna nei primi due gradi di giudizio per diffamazione aggravata, il consigliere ha proposto ricorso in Cassazione, ottenendo l’annullamento senza rinvio la sentenza di condanna del 21 marzo 2025 emessa dalla Corte d’appello di Bari, perché il fatto non costituisce reato.
La continenza
La Sezione V ha ricostruito i rapporti tra diritto di critica e tutela della reputazione, ricordando che la critica politica richiede un nucleo fattuale di verosimiglianza con fatti realmente accaduti, in caso contrario la denuncia si tradurrebbe in una mera congettura lesiva dell’onore altrui.
D’altra parte, i giudici hanno osservato che proprio perché la critica esprime valutazioni soggettive e non una semplice narrazione di fatti, il requisito della verità assume una portata meno rigorosa rispetto al diritto di cronaca.
Per quanto riguarda il requisito della continenza, ad avviso del collegio, essa non coincide con l’obbligo di utilizzare un linguaggio moderato, in quanto nel confronto politico sono consentite anche espressioni severe, polemiche e perfino provocatorie, purché rimangano funzionali alla valutazione dell’azione amministrativa e non degenerino in un’aggressione gratuita alla persona.
La verifica deve essere compiuta considerando il contesto nel quale le dichiarazioni sono rese, nel senso che quanto più elevato è il ruolo pubblico del destinatario, tanto maggiore è l’interesse della collettività a un controllo penetrante sul suo operato e, conseguentemente, più ampio risulta lo spazio riconosciuto alla critica politica.
Applicando tali principi, la Cassazione ha osservato che il riferimento alle «nomine clientelari», pur oggettivamente lesivo della reputazione del presidente della Regione, era inserito nella dialettica fisiologica tra maggioranza e opposizione e costituiva un giudizio sull’esercizio del potere discrezionale nelle nomine pubbliche, senza l’intento di una mera denigrazione personale.
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