Con la sentenza n. 8231 del 23 ottobre 2025, il Consiglio di Stato – Sez. V ha ribadito che la trasparenza rappresenta la regola generale nelle procedure di gara, mentre la riservatezza è un’eccezione ammessa solo se adeguatamente motivata e documentata dall’operatore economico.
I principi affermati:
- L’oscuramento delle parti dell’offerta contenenti informazioni riservate è possibile solo in presenza di una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente.
- L’onere della prova spetta all’impresa, che deve indicare in modo puntuale e documentato quali informazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali e perché la loro divulgazione potrebbe arrecare un danno competitivo.
- Le stazioni appaltanti devono applicare un test di proporzionalità: la tutela della riservatezza non può trasformarsi in uno strumento di opacità che limiti la verifica dell’operato amministrativo.
Il caso concreto:
Un’impresa aveva chiesto di oscurare circa il 90% della propria offerta tecnica senza motivazioni specifiche. L’Amministrazione aveva negato l’oscuramento generalizzato, rendendo accessibili le parti non riservate. Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza di questa scelta, chiarendo che non spetta alla stazione appaltante individuare cosa non è segreto: tale compito è dell’operatore economico.
Il quadro normativo di riferimento:
- Art. 35, comma 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023: l’accesso può essere escluso solo per segreti tecnici o commerciali motivati e comprovati.
- Art. 36: le offerte dei primi cinque classificati devono essere rese accessibili, salvo le parti effettivamente riservate.
💬 In sintesi:
La riservatezza non può essere usata come “scudo” per sottrarre all’esame dei concorrenti elementi essenziali dell’offerta. L’oscuramento deve essere circostanziato, proporzionato e giustificato da concreti motivi di tutela del know-how.
Il principio di trasparenza resta quindi prevalente, a garanzia della parità di trattamento e del controllo sull’azione amministrativa.
Nota europea:
La Commissione europea, con una lettera di chiarimenti dell’8 ottobre 2025, ha segnalato al Governo italiano possibili criticità dell’art. 35, comma 5, del d.lgs. 36/2023, ritenendo che la norma privilegi eccessivamente il diritto di difesa rispetto alla tutela dei segreti tecnici e commerciali. L’Italia ha 60 giorni per fornire chiarimenti.
Messaggio per gli operatori comunali:
Questa pronuncia richiama tutti — amministrazioni e imprese — a un uso responsabile e trasparente degli strumenti di tutela della riservatezza, nel rispetto del corretto equilibrio tra diritto alla conoscenza e protezione dei segreti aziendali.
Lascia un commento