Può capitare – e non c’è nulla di anomalo – che tra colleghi o tra un dipendente e un superiore esistano rapporti personali al di fuori dell’ambiente di lavoro: amicizie, frequentazioni sportive, conoscenze familiari, ecc.
Questi rapporti non sono vietati e non comportano alcuna conseguenza disciplinare o negativa.
Tuttavia, quando si parla di selezioni interne, posizioni organizzative o altri incarichi che richiedono valutazioni discrezionali, la questione cambia.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 29094/2025, ci ricorda un principio molto importante per chi lavora nella Pubblica Amministrazione:
I rapporti personali diventano rilevanti soltanto quando possono far sorgere un dubbio sulla imparzialità di chi deve valutare i candidati.
Il caso in breve
In un Comune, il presidente della commissione che assegnava un incarico di posizione organizzativa aveva un rapporto personale extralavorativo con il candidato poi vincitore (frequentazione sportiva abituale e costante).
La Corte d’Appello prima, e la Cassazione poi, hanno stabilito che:
- quel rapporto non era “una normale conoscenza tra colleghi”,
- ma un legame personale stabile e significativo,
- tale da far sorgere il dubbio che la scelta non fosse del tutto imparziale.
Risultato: procedura annullata.
Perché? Un principio chiave per la PA
La Cassazione chiarisce tre idee fondamentali:
1️⃣ I rapporti personali non sono di per sé un problema
- Nessun divieto, nessun sospetto automatico.
- Non incidono sulla gestione quotidiana, né sugli atti normali del servizio.
2️⃣ Diventano rilevanti solo nelle selezioni discrezionali
Ad esempio:
- conferimento di posizioni organizzative,
- incarichi di responsabilità,
- valutazioni comparative,
- progressioni basate su criteri non rigidamente oggettivi.
In questi casi la PA deve garantire:
- imparzialità,
- trasparenza,
- assenza di situazioni che possano anche solo far “dubitare” della neutralità della commissione.
3️⃣ L’obbligo di astensione vale anche nella PA
La Corte richiama l’art. 51 c.p.c., che impone l’astensione quando ci sono:
- “gravi ragioni di convenienza”
- tali da compromettere l’apparenza di imparzialità.
E anche se la norma è pensata per i giudici, i principi valgono anche per selezioni interne.
Cosa significa in concreto per un dipendente?
1. Il rapporto personale in sé NON è un problema
Avere un superiore con cui si fa sport, si cena o si coltivano amicizie non comporta di per sé nessuna irregolarità.
La Cassazione lo ribadisce chiaramente.
2. Se partecipo a una selezione, la commissione deve essere imparziale
Se una persona che mi valuta:
- mi frequenta abitualmente al di fuori del lavoro,
- condivide attività regolari e consolidate con me,
- ha un rapporto “stabile, stretto e significativo”,
potrebbe essere tenuta ad astenersi per evitare problemi di legittimità.
3. Anche un solo componente “incompatibile” invalida la procedura
La Corte sottolinea che:
Basta un solo commissario in situazione di incompatibilità per condizionare l’intero collegio.
4. La PA deve sempre prevenire dubbi di favoritismi
Non è solo una questione di regole, ma di fiducia interna e verso i cittadini.
In sintesi
- 👥 Le relazioni personali non sono vietate, né sospette.
- 🧐 Diventano rilevanti solo se possono influenzare – o far credere che influenzino – una selezione.
- 📑 Nelle selezioni discrezionali, chi valuta deve essere (ed apparire) imparziale.
- 🚫 In caso di dubbi ragionevoli, scatta l’obbligo di astensione.
Un messaggio finale per tutti.
Lavorare in un ente locale significa servire la comunità.
Garantire imparzialità nelle scelte – soprattutto nelle selezioni – è un pilastro della fiducia nella PA.
Il principio della Cassazione ci ricorda che non è importante solo essere imparziali, ma anche apparire tali.
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VADEMECUM OPERATIVO
Imparzialità nelle selezioni interne e rapporti personali tra valutatori e candidati
Destinatari
Dirigenti, responsabili di servizio, componenti di commissioni di selezione, referenti del personale, OIV, segretari comunali.
1. PRINCIPIO GENERALE
I rapporti personali leciti e extralavorativi tra superiori e dipendenti non sono di per sé rilevanti e non producono alcuna illegittimità nelle normali attività amministrative.
👉 Diventano invece rilevanti nelle selezioni interne, o comunque nelle procedure con margini di discrezionalità, quando:
- possono far sorgere dubbi sull’imparzialità,
- la commissione deve attribuire incarichi di rilievo (es. posizioni organizzative, incarichi di alta responsabilità),
- vi sono valutazioni comparative non completamente oggettive.
2. QUANDO OCCORRE L’ASTENSIONE
L’astensione non si applica automaticamente, ma è doverosa quando vi sono “gravi ragioni di convenienza” (art. 51 c.p.c.).
2.1. Il componente della commissione deve Astenersi quando:
- intrattiene un rapporto stabile, continuo e significativo con il candidato (es. praticano regolarmente sport insieme, frequentano abitualmente la vita privata al di fuori del lavoro);
- la relazione è tale da far sorgere il dubbio di una possibile “vicinanza” che possa condizionare il giudizio;
- esiste una relazione personale consolidata nel tempo, non occasionale;
- esiste un rapporto di dipendenza gerarchica accompagnato da frequentazioni personali intense.
👉 Non basta una generica conoscenza da colleghi.
2.2. Non costituiscono motivo di astensione:
- semplice conoscenza lavorativa;
- collaborazione d’ufficio;
- rapporti istituzionali o accademici di routine;
- partecipazione episodica ad attività sociali (cene di servizio, eventi istituzionali).
3. COME VALUTARE SE C’È INCOMPATIBILITÀ —
Checklist immediata
Domande da porsi (per ogni membro della commissione):
- Ho rapporti personali continuativi e significativi con uno dei candidati?
- Queste frequentazioni sono note e pubbliche?
- Un osservatore esterno potrebbe dubitare della mia imparzialità?
- La mia presenza potrebbe influenzare — anche solo psicologicamente — gli altri membri?
- Sento di poter giudicare con totale distacco e serenità?
➡️ Se anche solo una risposta tende al “sì”, l’astensione è raccomandata.
4. RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’ente deve garantire:
- imparzialità della procedura, anche solo in apparenza;
- composizione equilibrata delle commissioni, senza situazioni potenzialmente condizionanti;
- prevenzione del rischio di contenzioso;
- informazione preventiva ai commissari sui doveri di astensione.
La PA è responsabile anche quando:
- solo uno dei membri è in situazione di incompatibilità;
- l’incompatibilità riguarda relazioni personali extralavorative;
- la procedura è interna e non concorsuale in senso formale.
5. OBBLIGHI OPERATIVI PER I COMMISSARI
Prima della selezione
✔ Dichiarare l’assenza di rapporti personali rilevanti con i candidati.
✔ Valutare l’opportunità di chiedere l’astensione in caso di dubbio.
✔ Informare il RUP / responsabile del procedimento in caso di potenziale incompatibilità.
Durante la selezione
✔ Agire con indipendenza di giudizio.
✔ Documentare criteri e motivazioni.
✔ Evitare qualsiasi contatto diretto col candidato nel contesto della procedura.
Dopo la selezione
✔ Conservare atti e verbali che dimostrino trasparenza e serenità valutativa.
✔ Segnalare eventuali criticità emerse.
6. COSA FARE SE EMERGE UNA POSSIBILE INCOMPATIBILITÀ
Procedura consigliata:
- Segnalazione immediata da parte del commissario al presidente della commissione.
- Valutazione scritta della situazione da parte del RUP o Segretario generale.
- Sostituzione del membro in caso di rapporti intensi e continuativi.
- Annotazione nel verbale del motivo dell’astensione o sostituzione.
L’obiettivo non è “sanzionare” il rapporto personale, ma tutelare la legittimità della selezione.
7. RISCHIO DI ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA
La Cassazione ha chiarito che:
🟥 Se un membro della commissione ha un rapporto personale significativo e stabile con un candidato, l’intera procedura può essere annullata.
🟥 Anche la presenza di tre commissari non “neutralizza” l’influenza della persona incompatibile.
🟥 L’annullamento può avvenire anche senza prova di favoritismo: basta il dubbio ragionevole sulla serenità decisionale.
8. BUONE PRATICHE PER EVITARE CONTENZIOSI
- Costruire commissioni bilanciate e senza legami forti con i candidati.
- Usare criteri di selezione chiari e oggettivi.
- Motivare con precisione le valutazioni.
- Formare periodicamente i dirigenti e i componenti di commissione.
- Applicare il principio “in caso di dubbio, meglio astenersi”.
9. MESSAGGIO FINALE
Nessuno chiede di rinunciare ai rapporti umani: sono parte della vita e anche del lavoro.
Ma quando si tratta di selezioni interne, è essenziale che:
- chi giudica sia imparziale,
- chi partecipa si senta tutelato,
- e la PA mantenga la fiducia dei cittadini e dei propri dipendenti.
La trasparenza non è solo una regola: è una garanzia per tutti.
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