«No» al licenziamento del dipendente che, autorizzato a uscire, si fermi pochi minuti a fare la spesa

«No» al licenziamento del dipendente che, autorizzato a uscire, si fermi pochi minuti a fare la spesa

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Da Sole 24 NT

di Federico Gavioli

È illegittimo il provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione che licenzia il dipendente che con l’auto aziendale si rechi a cambiare gli indumenti e nel frattempo si fermi al mercato a fare la spesa; per i giudici di legittimità la sottrazione di pochi minuti per fare la spesa non può comportare l’effetto del licenziamento ma una sanzione prevista dal contratto con una misura conservativa; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 34107/2023.

Il contenzioso

Un dipendente di una Agenzia Regionale addetto agli impianti di irrigazione, in occasione di un intervento di controllo su lavori precedentemente svolti, si bagnò e venne autorizzato dal suo superiore ad allontanarsi mezzora dal posto di lavoro per cambiarsi gli indumenti, tenuto anche conto dell’interferenza del lavoro con impianti elettrici. Il dipendente raggiunse la casa della madre con l’auto aziendale in sua dotazione, ma si fermò poi presso il mercato di zona, per acquistare della verdura; in tale frangente l’auto aziendale venne fotografata e la foto fu pubblicata su Facebook, raccogliendo l’indignazione di vari partecipanti al social media.

Al dipendente è stata, quindi, contestata la falsa attestazione della presenza in servizio, con un provvedimento di licenziamento sia per l’alterazione dolosa dei mezzi aziendali di controllo, sia per il compimento di atti con dolo o colpa grave e danno per l’Azienda, ravvisato nel pregiudizio al prestigio conseguente alla vicenda della pubblicazione su Facebook.

La misura del licenziamento è stata confermata nella sua legittimità dal Tribunale; la Corte di Appello ha ritenuto che il fatto costituisse un comportamento per il quale il contratto applicabile prevedeva una sanzione conservativa disponendo la reintegrazione del dipendente.

L’Agenzia regionale è ricorsa in Cassazione.

La pronuncia della Cassazione

Per i giudici di legittimità risulta evidente che la ripresa fotografica dell’auto aziendale da parte di un terzo estraneo, nel lasso di tempo in cui essa fu parcheggiata presso il mercato e poi la pubblicazione della foto su un “social” sono circostanze del tutto imprevedibili e sostanzialmente eccezionali rispetto alle conseguenze proprie del comportamento tenuto, tali da esprimere una causalità sopravvenuta e non imputabile all’agente.

Resta dunque il solo fatto dell’abbandono non autorizzato del lavoro per quei minuti della spesa al mercato, nel contesto di un allontanamento verso casa in sé non illegittimo perché cagionato dalla necessità di cambiarsi gli abiti perché bagnatisi in seguito alla prestazione lavorativa, abbandono rispetto al quale non è neppure da parlare di danno, perché il datore ben può recuperare quel tempo sulla retribuzione, azzerando senza difficoltà il (pur minimo) pregiudizio economico.

Per la Cassazione, in questo quadro, la soluzione data dalla Corte territoriale appare corretta perché la violazione commessa è sanzionata dal contratto con una misura conservativa e non con il licenziamento.

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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