Secondo il Tar Milano (sentenza n. 3222/2023) il diritto del consigliere comunale di visionare atti e documenti non può tradursi in strategie ostruzionistiche: compete al richiedente la selezione del materiale di proprio effettivo interesse e utilità. Diversamente la richiesta va respinta.
Nella vicenda il consigliere aveva formulato richiesta di accesso a ben 678 documenti. E l’Amministrazione aveva rigettato la sua richiesta. Per il consigliere il rifiuto di consegnare gli atti richiesti era ingiustificato poiché l’amministrazione non disponeva di alcuna valutazione discrezionale in ordine alla verifica della sussistenza di un suo interesse all’accesso; doveva invece prendere atto della mera circostanza che il richiedente era un consigliere comunale in carica e che intendeva esercitare il suo ruolo di controllo in pieno. Ecco perché gli doveva essere consegnato tutto quanto richiesto. E ciò soprattutto perché i documenti in questione non risultavano pubblicati nella pagina Amministrazione Trasparente del sito web dell’ente e quindi non erano consultabili.
Ma il Tar lombardo non ha condiviso il punto di vista del consigliere coinvolto.
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. L’accesso agli atti esercitato dal consigliere comunale ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle sue funzioni. Ciò anche al fine di permettere di
valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
Tuttavia per il Tar milanese tali prerogative non sono assolute e vanno bilanciate con l’imprescindibile esigenza di non bloccare la macchina amministrativa.
Su queste basi se per un verso sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di
controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle sue funzioni; per altro verso compete al richiedente la selezione preventiva del materiale di proprio interesse. Attività propedeutica connaturata alle modalità dell’accesso, che non può mai avere finalità solo esplorative sebbene il diritto sia esercitato da
soggetto cui la legge riconosce una legittimazione rafforzata. Né può valere la possibilità di soddisfare tale esigenza in modo semplificato mediante l’utilizzo di mezzi informatici in quanto in ogni caso sussiste il limite funzionale imposto dalla legge a tutela dell’ordinato svolgimento dei servizi pubblici
da Sole 24 NT
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