Videoriprese dei consiglieri in aula: serve un regolamento specifico

Videoriprese dei consiglieri in aula: serve un regolamento specifico

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Parere del Ministero dell’Interno – Dait, 10 settembre 2025

Il Ministero dell’Interno, tramite il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Dait), con parere del 10 settembre 2025, ha chiarito che un consigliere comunale non può filmare con il proprio cellulare il proprio intervento in aula in assenza di un regolamento consiliare che disciplini espressamente le modalità di registrazione e videoripresa delle sedute.

Il quesito era stato sollevato da un consigliere al quale il presidente del consiglio comunale aveva negato la possibilità di riprendere il proprio intervento.

Il Dait ha ribadito principi già affermati nel parere del 28 giugno 2018 e nella giurisprudenza (TAR Veneto, sentenza n. 826/2010), secondo cui:

  • ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), spetta al consiglio comunale disciplinare con regolamento il proprio funzionamento, comprese le forme di registrazione e pubblicità dei lavori;
  • in assenza di tale disciplina, non è possibile autorizzare registrazioni estemporanee, poiché non sarebbe garantito il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy);
  • la possibilità di videoripresa da parte dei singoli consiglieri è dunque subordinata a una specifica previsione regolamentare, adottata nel rispetto dell’autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dall’articolo 7 del TUEL.

Il Dipartimento ha inoltre richiamato la circolare n. 33/2022 del Ministero dell’Interno, che invita gli enti a dotarsi di regolamenti specifici per la gestione delle sedute in videoconferenza o modalità mista, al fine di garantire:

  • corretta identificazione e tracciabilità dei partecipanti;
  • sicurezza delle comunicazioni;
  • rispetto della normativa privacy;
  • regolare conduzione e pubblicità delle sedute.

In sintesi

Il diritto dei consiglieri di documentare la propria attività non è assoluto, ma deve essere armonizzato con le garanzie istituzionali e di trasparenza previste dal regolamento consiliare. In mancanza di tale regolamento, la videoripresa — anche del solo intervento personale — non è consentita.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali:

  • Articoli 7 e 38 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
  • D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
  • Pareri Dait del 28 giugno 2018 e 10 settembre 2025
  • TAR Veneto, sent. n. 826/2010
  • Circolare Min. Interno n. 33/2022

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GIANNI SANNA

Consulente Dasein. Formatore. Esperto in Programmazione, Anticorruzione , Trasparenza e Privacy. Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO).

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